ATTENZIONE DIFFONDETE, ABOLIZIONE DEL REATO DI LEGITTIMA DIFESA, E RISARCIMENTO DANNI AI LADRI, DA FIRMARE NEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA ENTRO IL 15/05 2016

ATTENZIONE DIFFONDETE, ABOLIZIONE DEL REATO DI LEGITTIMA DIFESA, E RISARCIMENTO DANNI AI LADRI, DA FIRMARE NEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA ENTRO IL 15/05 2016

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Si comunica a tutti coloro che ne siano interessati che presso l’UFFICIO SEGRETERIA o ANAGRAFE del vostro comune di residenza é possibile firmare per le misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima. E’ questo in sintesi il tema della proposta di legge di iniziativa popolare presentata dall’Italia dei Valori, in un periodo segnato da frequenti episodi di criminalità ed incursioni dei malviventi nelle residenze dell’intero stivale.
Nella proposta di legge sarà potenziata la tutela della persona che difende la propria casa, i propri beni e i propri cari. La cosa più importante é che viene negato il risarcimento delle eventuali lesioni causate al ladro o agli eredi in caso di morte.
Mi permetto di segnalarlo perché partiti, giornali e televisioni non ne stanno dando assolutamente notizia, pertanto vi prego di firmare e far firmare il maggior numero di persone.
Grazie.
C’è tempo fino a metà maggio circa
Serve solo la.carta di identità in corso di validita ed essere residenti
PASSATE PAROLA ANCHE AD AMICI . SI DOVRANNO RECARE PRESSO I LORO COMUNI DI APPARTENENZA.

Ecco che cosa prevede nel dettaglio la proposta di legge di iniziativa popolare (che non è un referendum):

Recenti fatti di cronaca hanno messo in evidenza l’esistenza di criminali sempre più spietati e spericolati che si introducono nelle altrui  abitazioni o altri luoghi di privata dimora, compresi quelli ove viene esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Questa criminalità, per lo più volta a commettere delitti di rapina o di furto, pone costantemente a repentaglio l’altrui e la propria incolumità, talora determinando legittime reazioni a difesa delle persone e dei beni. Siffatta criminalità, sempre più pericolosa e in continua crescita, da luogo ormai ad una situazione che genera fortissimo allarme sociale e fa lievitare la richiesta di rassicurazione. Mentre si auspica vivamente il rafforzamento delle misure collettive e individuali di protezione, anche attraverso il potenziamento delle forze di polizia e dell’intelligence trattandosi per lo più di bande e associazioni criminali, è ormai ineludibile ed urgente intervenire legislativamente nel senso di punire più severamente la violazione del domicilio col raddoppio delle pene (articolo 1, lettere a) e c)), escludendosi altresì qualsiasi responsabilità per danni subiti da chi volontariamente si è introdotto nelle sfere di privata dimora, e di accrescere la possibilità di difesa legittima senza incorrere nell’eccesso colposo (articolo 1, lettera d)), mentre il delitto sarà sempre punibile d’ufficio quando funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d’ufficio, come la rapina o il furto. Siffatto ampliamento legislativo della tutela, volto anche ad evitare il rischio di alimentare la cultura dello “sceriffo fai da te” cavalcata da forze politiche estremiste nei toni, ma improduttive nelle soluzioni, vuole invece costituire un più forte deterrente verso la categoria di criminali dediti a furti e rapine nei luoghi di privata dimora, i quali così sapranno di non poter più beneficiare di scappatoie giuridiche e di non poter più volgere a proprio profitto norme dettate a tutela di persone per bene, quale la risarcibilità del danno. Chi si introdurrà nei privati domicili saprà, dunque, di pagare più severamente e di non potersi trasformare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento di danni: “imputet sibi” ogni possibile conseguenza del proprio iniziale agire criminale (articolo 1).Per le stesse ragioni chi difende l’incolumità o i beni propri o altrui all’interno del proprio domicilio non potrà rispondere della propria condotta, neppure a titolo di eccesso colposo in legittima difesa (articolo 2).

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti ”da uno a sei anni”;
b) Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:”Ma si procede d’ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto
perseguibile d’ufficio”:
c) Al quarto comma le parole “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “da due a sette anni”;
d) Dopo il quarto comma è inserito il seguente:
“Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma”.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: “Non sussiste eccesso colposo in legittima difesa
quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’articolo 52”.

fonte http://www.beppegrillo.it/

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